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Privacy - normativa - 12 luglio 2006
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
aggiornato in base ai seguenti provvedimenti:
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300;
legge 12 luglio 2006, n. 228
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio
2006, n. 173;
legge 23 febbraio 2006, n. 51
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273;
legge 27 gennaio 2006, n. 21
di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 novembre
2005, n. 245;
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
legge 31 luglio 2005, n. 155
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144;
legge 1 marzo 2005, n. 26
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314;
legge 27 dicembre 2004, n. 306
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 66;
legge 27 luglio 2004, n. 188
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2004, n. 158;
legge 26 maggio 2004, n. 138
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 81;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
legge 26 febbraio 2004, n. 45
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 354.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n.127, recante
delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia
di trattamento dei dati personali;
Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione dei dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali
e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i ministri della giustizia, dell'economia
e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
emana il seguente decreto legislativo:
Parte I - Disposizioni generali
Titolo I - Principi generali
Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che
lo riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell'interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza, all'identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando
un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà
di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per
il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per
l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità
che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di
dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a
o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia
di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità
di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del
codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare,
le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità
del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati,
ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali
a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,
dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato
di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo
153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata
o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse
le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo
che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo,
via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse
a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa
Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi
sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere
i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal
tipo di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione
di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi
di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per
la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali
servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico,
per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto
a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede
il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a
quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione
o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci,
suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione,
che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza
che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione
ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi
per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell'identità;
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi,
in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita
da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare
a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti
ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti
e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità
di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione
del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalità di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo
di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di studio
e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali,
anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito
nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla
sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio
di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per
il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche
diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati
solo ai fini di transitonel territorio dell'Unione europea. In
caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento
designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello
Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento
dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione
del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui
agli articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano
a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione
ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative
della Parte II.
Titolo II - Diritti dellinteressato
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito
idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati
con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno
alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti,
al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari,
nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive
o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata,
salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri
organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla
legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi
di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi
di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere
c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo
160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda
dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che
concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali
di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti
di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da
tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare
del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può
essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax
o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo
sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando
riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi
1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente
e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato
o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può,
altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla
base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o
documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un
documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato
esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta
in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica,
un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla
persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo
7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee
misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato,
anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli
interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il
riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati
e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che
in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata
anche la qualità e la quantità delle informazioni.
Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati
su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione
per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento
o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il
riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che
riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la
richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria
o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui
all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa
il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire
anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e
documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che
la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi
renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile
anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso
di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante
gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi
1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza
di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto
un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati
per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare
l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere
generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione
al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici
e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento
il Garante può prevedere che il contributo possa essere
chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto
del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure
quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole
impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità
delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta
di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione
del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III - Regole generali per il trattamento dei dati
Capo I - Regole per tutti i trattamenti
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili
con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali non possono essere
utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo
conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio
d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione
di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori,
ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce
a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della
giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui
al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità
e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da
soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al
codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità
giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1
e allarticolo 139.
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i
dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui
sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione
dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il
sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso
le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato
dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile
per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può
non comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa
o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento
modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare
da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di
dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero
si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano può essere
fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali
volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione
sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato
o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice
o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso
di violazione dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento
i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici
o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma
1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di
trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato,
in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento
o agli effetti che può determinare, è ammesso nel
rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato,
ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti
dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente
codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del
trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie
di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello
del titolare.
Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti
e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla
diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici
non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema
di comunicazione e diffusione.
Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche
in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri
soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da
una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma
la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere
iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39,
comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione
ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati
o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma
di legge o di regolamento.
Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici
è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono
essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità
di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità
di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili
e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito
solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati
e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento,
in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli
casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto
di natura regolamentare adottato in conformità al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera
g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una
disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate
ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità
di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento
dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se
il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e
rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui
al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici
è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità
di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano
anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede
gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali
che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento
di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed
e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza
e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché
la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche
con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari
siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto
tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica
attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità
dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da
quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri
o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici,
sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato
il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi
e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati personali trattati
per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi
dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche
quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza
l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi
del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare
unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il trattamento
è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento
di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati
nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo
o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto
tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di
dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati
solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari,
nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono
ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai
trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla
Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero
una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se è documentato per iscritto,
e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo
13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento
senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti
nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e
le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità
dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato
e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di
un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività
di gruppi bancari e di società controllate o collegate,
qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali,
la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione,
è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo
di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che
hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità
di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota
agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici
di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici
o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali
o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati.
Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in
caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata
la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di
tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati
richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia,
dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione
e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo
58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti
dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti
a garanziadell'interessato, che il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose
e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime
confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto
dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni
a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni
o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche
senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni,
enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti,
a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi
partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati
e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o
dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli
aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo,
sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e
l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente
ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità
di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere, il consenso è manifestato da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria
un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango
pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi
o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia
di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza
e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di
enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato
da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante
che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
Titolo IV - Soggetti che effettuano il trattamento
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica,
da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,
associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità
nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che
esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità
e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo
della sicurezza.
Art. 29. Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti
che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione
di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati
per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30. Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo
da incaricati che operano sotto la diretta autorità del
titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua
puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera
tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad
una unità per la quale è individuato, per iscritto,
l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità
medesima.
Titolo V - Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I - Misure di sicurezza
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione
di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
Art. 32. Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche
e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare
la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi
al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni
elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione
non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta
di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti,
se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza
della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori
dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso
è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa
è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
Capo II - Misure minime di sicurezza
Art. 33. Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di
cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari
del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime
individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma
3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati
personali.
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici
è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure
minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione
o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto
a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a
determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza,
il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio
di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate,
nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati
atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità
di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Art. 36. Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle
misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI - Adempimenti
Art. 37. Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali
cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura
di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali,
infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi
e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso
o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti
a definire il profilo o la personalità dell'interessato,
o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione
dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi
medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione
del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati
per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica,
alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni,
a comportamenti illeciti o fraudolenti.
1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui
al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività
dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto
tale funzione è tipica del loro rapporto professionale
con il Servizio sanitario nazionale.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili
di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato,
in ragione delle relative modalità o della natura dei dati
personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo
17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana il Garante può anche individuare,
nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti
non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando
il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro
dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità
per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio.
Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono
essere trattate per esclusive finalità di applicazione
della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38. Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante
prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere
dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da
effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti
con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è
trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto
dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite,
anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione
con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per
via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni
stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente,
anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente
alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli
elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per
la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche
previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione
al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute
nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che
il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque.
Art. 39. Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente
al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico
ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge
o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto
dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo
110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1
possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento
della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva
del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando
il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa
a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità
di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento
di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera
raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione
del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione
di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non
è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione
se il trattamento che intende effettuare è conforme alle
relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere
comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del
trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata
utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando
le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento
di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione
possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni
o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di
cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del
termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Titolo VII - Trasferimento dei dati all'estero
Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate
in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei
dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta
salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di
eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati
al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto
di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o,
se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione
di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento
riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato
ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato
e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile
da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici
di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici
o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali
o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni.
Art. 44. Altri trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è
altresì consentito quando è autorizzato dal Garante
sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate
con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo
6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la
Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione
europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune
clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi
forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato
quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei
dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.
Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei
trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei
dati e le misure di sicurezza.
Parte II - Disposizioni relative a specifici settori
Titolo I - Trattamenti in ambito giudiziario
Capo I - Profili generali
Art. 46. Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno
e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di
dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite
per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali
di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente
a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più
uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore
della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al
comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati
sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della
giustizia.
Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno
e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento
è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni
del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1
a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie,
o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale
di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale,
nonché le attività ispettive su uffici giudiziari.
Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria
attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi
o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di
atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48. Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine
e grado può acquisire in conformità alle vigenti
disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti
da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata
anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono
avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della
giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione
da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica,
di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche
ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia
30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie
per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia
penale e civile.
Capo II - Minori
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e
divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee
a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in
caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella penale.
Capo III - Informatica giuridica
Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di
atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante
reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria
di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria
sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo
e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52. Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti
la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine
e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi,
con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio
che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio,
che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria,
sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione
volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento
in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica
su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati
sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto,
senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia
la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità
può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di
cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli
interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della
sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone
e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante
l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso
di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
di ...".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o
di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2,
o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione
delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice
penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale,
chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è
tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione
di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi
o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi
anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle
parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di
stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice
di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri
la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo
e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma
3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo
32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo
in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa
la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze
e di altri provvedimenti giurisdizionali.
Titolo II - Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I - Profili generali
Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione
dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia
sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da
organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa
disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento,
non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1
a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al
comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o
le forze di polizia possono acquisire in conformità alle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni,
atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può
essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi
o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad
agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici,
mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri,
elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti
disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo
sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del
Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e
degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo
ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità
di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo
53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro
elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati
anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale
e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie
per le finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente
i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al
loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal
Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti
effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante
annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55. Particolari tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi
di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche
di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche
di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari
tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo
17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo
39.
Art. 56. Tutela dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano
anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazioni
dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di
strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate
le modalità di attuazione dei principi del presente codice
relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità
di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi,
uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n.
378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio
d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le
modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata
alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione
di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare
per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità
di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni
effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative
ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle
modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte
di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee
o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica
dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione
delle categorie di interessati e della conservazione separata
da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei
dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati
per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti
nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono
adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla
loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
Titolo III - Difesa e sicurezza dello Stato
Capo I - Profili generali
Art. 58. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli
3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati
coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima
legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente
a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33,
58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni
del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate
nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli
37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi
di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate le modalità di applicazione delle disposizioni
applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie
di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili
e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.
Titolo IV - Trattamenti in ambito pubblico
Capo I - Accesso a documenti amministrativi
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti,
le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso
a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa
tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni
di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di
attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili
e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione
di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione
di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito
se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare
con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è
di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste
in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
Capo II - Registri pubblici e albi professionali
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi,
atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando
i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei
dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati
provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto
dalla Raccomandazione R (91) 10 del Consiglio d'Europa in relazione
all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti
in un albo professionale in conformità alla legge o ad
un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici
e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche
mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere
altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono
la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della
persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati
di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti
in relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale
può altresì fornire a terzi notizie o informazioni
relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali
non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad
assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere
scientifico inerente anche a convegni o seminari.
Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli
atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero,
e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti
di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63. Consultazione di atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato
sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina
in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione
dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è
ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato,
o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti
o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi
di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori,
ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia
di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica
e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati
sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi
e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b),
o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente
il trattamento.
Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività
di organi
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina
in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti
politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché
di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta
degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi
pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti
previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare,
quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della
relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità
o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche,
ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di
legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni
di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui
al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni
di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi
in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali
e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito
il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività
di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali
o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di
indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a
documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi
interessati per esclusive finalità direttamente connesse
all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità
di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita
la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano
indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità
dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni
in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti
e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni
e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione
è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia
di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli
obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi,
regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo
e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta,
e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali,
all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione
dei registri immobiliari.
Art. 67. Attività di controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza
di detta attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite
dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro
ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali,
con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti
e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo
di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina
in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti
e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente
articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in
materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento
di benefici in favore di perseguitati politici e di internati
in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità
civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni
ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla
normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni
ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie
o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive,
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli
casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza
delle attività indicate nel presente articolo, in conformità
alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo
conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina
in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento
della personalità giuridica di associazioni, fondazioni
ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità
e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive
di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non
statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni
o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi
di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione
a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articoli
20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in
materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni
di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione
di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri
generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico
le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998,
n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione
di coscienza.
Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative
e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa
o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo
391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse
alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione
del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione
della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito
se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b)
del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato,
ovvero consiste in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72. Rapporti con enti di culto
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento
dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose
e comunità religiose.
Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge
demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali,
con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore
di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio
sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi
di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento
e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende
giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione
anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno
di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura
di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con
particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre,
conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili
o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene,
di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela
delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in
particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione
e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
Capo V - Particolari contrassegni
Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione
e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per
il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono
essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili
ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione
di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale
natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del
contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata
sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono,
parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di
richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso
di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione
sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per
la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle
zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 1999, n. 250.
Titolo V - Trattamento di dati personali in ambito sanitario
Capo I - Principi generali
Art. 75. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
in ambito sanitario.
Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari
pubblici
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione
del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili
per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità
fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda
un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato
con le modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è
rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanità.
Capo II - Modalità semplificate per informativa e consenso
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili
dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali
raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali
nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo
76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del pediatra
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati
personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili
gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo
trattamento dei dati personali necessario per attività
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico
o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità
fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi
è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente
per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati
pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante
ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal
medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato
a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto,
parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico
e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità
alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità dell'interessato, in particolare
in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione
clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi
e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso,
ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso
una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi
delle modalità semplificate relative all'informativa e
al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una
pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti
ed unità dello stesso organismo o di più strutture
ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano
l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi
e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri
reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano
dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81
possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento
all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso
delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione
del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate
per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui
al presente articolo ed ai soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi
della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità
di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in
tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e
presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici
operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del
lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi
e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico,
affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali
e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per
quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse
pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81. Prestazione del consenso
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente
codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato
con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso
è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato,
con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato
da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato,
nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto
di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma
4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso
conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità,
anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino
o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria,
contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle
eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi
del medesimo comma.
Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale
la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile
ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità
di intendere o di volere dell'interessato, quando non è
possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o lincolumità
fisica dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata
dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività
o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa
è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione
di una nuova manifestazione del consenso quando questo è
necessario.
Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee
misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e
dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità degli interessati, nonché del segreto
professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati
sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie
o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa
all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata
degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo
conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza
da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di
salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi
compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni
di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali
prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione
della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei
dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare
che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o
conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione
di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti
interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate
modalità per informare i terzi legittimati in occasione
di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei
reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando
eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale,
dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione
tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza
di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per
legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al
segreto professionale.
2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti
di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui
al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto
personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice
di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12.
Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo
82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni
sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non
si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza
dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio
dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti
e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato
o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto
di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate
al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli
altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio
sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri
in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di
assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e
di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo
e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano,
anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti
tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati
del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare
lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie
o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela
della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato,
di un terzo o della collettività, per i quali si osservano
le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione
del Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato
di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata
ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia
o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria
e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è
lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente
le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse
tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti,
caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui
al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità
dei dati di volta in volta trattati.
Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati
sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative
correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria
della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte
per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe,
per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché
per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento
a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti
ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari
per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi
anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione
delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei
servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare,
nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché
il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni
ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
Capo IV - Prescrizioni mediche
Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte
secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere
di risalire all'identità dell'interessato solo in caso
di necessità connesse al controllo della correttezza della
prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per
scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto
del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al
capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico,
è integrato da un tagliando predisposto su carta o con
tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate
nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone
del modello predisposte per l'indicazione delle generalità
e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione
solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo
che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal
modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando
il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione
apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa
al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto
riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei
modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini
di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione,
o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche
o di ricerca in conformità alla legge, quando è
indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante,
può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica
diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una
fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche
a modelli non cartacei.
Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione
ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le
generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile
permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva
necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo
interessato o da una speciale modalità di preparazione
o di utilizzazione.
Art. 89. Casi particolari
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione
di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette
che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni,
contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato
ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente
da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è
subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato.
Capo V - Dati genetici
Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è
consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata
dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce,
a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori
elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo
13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità
perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle
notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del
trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento
per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo
2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato
sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
Capo VI - Disposizioni varie
Art. 91. Dati trattati mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte
anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi,
o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario
ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti
prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92. Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono
e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina
applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare
la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi
al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati,
ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia
della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera
da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte,
in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata
dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai
sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso
ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante
di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in
un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 93. Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza
al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione
contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano,
altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica,
ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile
la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi
della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono
essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse,
in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione
del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso
al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente
ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler
essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che
quest'ultima sia identificabile.
Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti
in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo
3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già
istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e
in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente
alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n.
308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia
di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate,
di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio
2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo
3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio
2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione
della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15
del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
Titolo VI - Istruzione
Capo I - Profili generali
Art. 95. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione
in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario,
con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici
di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono
comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica,
dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli
studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o
giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità
e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo
13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente
per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza.
Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia
di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo
dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
Titolo VII - Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici
Capo I - Profili generali
Art. 97. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati
da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento
e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato
e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto
dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come
modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del Sistema statistico nazionale (Sistan) ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici è considerato compatibile con
i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti
o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici
o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo
di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali
i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque
essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali
dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione
in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese
le università e gli enti di ricerca, possono con autonome
determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per
via telematica, dati relativi ad attività di studio e di
ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi,
ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli
sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi
legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente
trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
Capo II - Trattamento per scopi storici
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere
utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli
all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità
nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici,
possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo
se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi.
I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il
perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato
o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche
e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma
1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione
dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili
ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di
pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero
anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e
la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare
lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo
familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia
interesse è informato dall'utente della prevista diffusione
di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi
storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri
da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella
comunicazione e nella diffusione.
Art. 103. Consultazione di documenti conservati in archivi
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di
Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati
è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali
e ambientali, come modificato dal presente codice.
Capo III - Trattamento per scopi statistici o scientifici
Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici
o scientifici
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti
di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi
scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione
ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri
per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze
acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105. Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici
non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti
relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati
per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo
13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma
2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui
all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere
in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa all'interessato può essere data anche per
il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici
rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato
non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato
rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme
di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo
106.
Art. 106. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di uno o più codici di deontologia e di buona condotta
per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento
dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto,
per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri
soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare
che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento
alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da
rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche
presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi
da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche
misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei
dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo
conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni
del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati
dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera
g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato,
tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso
degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati
e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi
di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza
di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte
ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono
incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito
del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per
scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici
situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo
44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati
che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o
professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza
e di riservatezza.
Art. 107. Trattamento di dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei
casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica
previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento
di dati sensibili, quando è richiesto, può essere
prestato con modalità semplificate, individuate dal codice
di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può
essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
Art. 108. Sistema statistico nazionale
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno
parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto
dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai
sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni,
in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili
indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato,
l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto
statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109. Dati statistici relativi all'evento della nascita
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi
di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni
e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte
di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di
cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001,
n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto
nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute,
dell'interno e il Garante.
Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca
scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è
necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento,
ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria
previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il
quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al
Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre
necessario quando a causa di particolari ragioni non è
possibile informare gli interessati e il programma di ricerca
è oggetto di motivato parere favorevole del competente
comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato
dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1,
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono
annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di
tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato
della ricerca.
Titolo VIII - Lavoro e previdenza sociale
Capo I - Profili generali
Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti
pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali
effettuato per finalità previdenziali o per la gestione
del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità
per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione
del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per
finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma
3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche
sensibili.
Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione
da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque
tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o
a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che
non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui
al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati
al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio
e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per
l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle
minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti
per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio,
il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento
di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa
di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi
retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in
servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi
e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o
di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia
sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali,
la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa
quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo
alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale,
alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che
abbiano ottenuto il consensodell'interessato ai sensi dell'articolo
23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi
in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare
alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti
dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato
o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa
in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità
e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati
conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del
comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale
da non consentire l'individuazione dell'interessato.
Capo II - Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di
lavoro
Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
Capo III - Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114. Controllo a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
Art. 115. Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro
il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore
il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Capo IV - Istituti di patronato e di assistenza sociale
Art. 116. Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti
di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato
conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati
degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati
individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi
dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce
con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da
stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale
e gli enti eroganti le prestazioni.
Titolo IX - Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
Capo I - Sistemi informativi
Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi
di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione
di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità
e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati,
individuando anche specifiche modalità per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto
dei diritti dell'interessato.
Art. 118. Informazioni commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale,
prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall' articolo
13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato
e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza
dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo
118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione
dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati,
registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti
al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da
quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo
conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento
le procedure e le modalità di funzionamento della banca
di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto
di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie
per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le
modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca
dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni
competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché
le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni
da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma
1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle
funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano
le disposizioni dell'articolo 135 del Codice delle assicurazioni
private.
Titolo X - Comunicazioni elettroniche
Capo I - Servizi di comunicazione elettronica
Art. 121. Servizi interessati
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento
dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di
una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni
archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente,
per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua
i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi
di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla
memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio
richiesto dall'abbonato o dall'utente, è consentito al
fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi
dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla
base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi
analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e
la durata del trattamento.
Art. 123. Dati relativi al traffico
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti
trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o
di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari
ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte
salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari
a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in
caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a
fini di documentazione in caso di contestazione della fattura
o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a
sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria
per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella
misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione
di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di
servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i
dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che
è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore
del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati
relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla
durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano
ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica
di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento
di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione
elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto.
Il trattamento è limitato a quanto è strettamente
necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può
ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari
ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124. Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta
e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi
che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data
e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato,
al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al
numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare
comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente
ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità
alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte
di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di
cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare
le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime
tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica
contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti
a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione
dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle
modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore
ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125. Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante
la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, chiamataper chiamata. L'abbonato chiamante deve
avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato
la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle
chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la
comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato
la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita,
di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato
chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato
la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della
linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate
dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni
di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti
da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio
e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126. Dati relativi all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche
di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente
o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile
in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per
la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso,
informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno
sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo,
nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi
ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati
relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente
e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del
trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o
per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano
ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità del
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica
di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore
aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente
necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve
assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati
anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere
che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente
inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza
della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può
essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano
le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici
giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica
le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel
caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è
inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati
all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità
di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui
al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti
degli abbonati e può richiedere un contributo spese non
superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea,
l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea
chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati
relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso
temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati
in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi
sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun
abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter
bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio
terminale effettuato da terzi.
Art. 129. Elenchi di abbonati
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione
con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa
comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo
utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi
cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento
ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore
del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità
per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi
e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità
di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio
della massima semplificazione delle modalità di inclusione
negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il
trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica,
rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130. Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate,
mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia
Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni
per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con
mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi
degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del
trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti
o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato
nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può
non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti
di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o
in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento
della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalità di cui al presente comma, è
informato della possibilità di opporsi in ogni momento
al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. É vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per
le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale,
effettuato camuffando o celando l'identità del mittente
o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato
possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere
a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare
procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente
alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate
le comunicazioni.
Art. 131. Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa
la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo
non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni
da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni
o conversazioni può essere appreso da altri a causa del
tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento
realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione,
sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione
stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2,
i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti
le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per
ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione
dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi
al traffico telematico,esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni,
sono conservati dal fornitore per sei mesi.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico
telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,
sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi
e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti
delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per
esclusivefinalità di accertamento e repressione dei delitti
di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura
penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici
o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso
il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche
su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta
alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini
può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi
alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità
indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale,
ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera
f), per il traffico entrante.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice
autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene
che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché
dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo
di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle
indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati
relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è
comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore,
al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via
ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento,
decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del
pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito,
i dati acquisiti non possono essere utilizzati.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi
1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti
a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo
17, volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione
informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento
di cui all'allegato B);
b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei
dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte
di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso
il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita
solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione
dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
Capo II - Internet e reti telematiche
Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione
e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica,
con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare
una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti
delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici
e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità
del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite
in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più
ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti
e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche
ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la
qualità delle modalità prescelte e il livello di
sicurezza assicurato.
Capo III - Videosorveglianza
Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento
di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento
e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire
la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto
previsto dall'articolo 11.
Titolo XI - Libere professioni e investigazione privata
Capo I - Profili generali
Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare
da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività
di investigazione privata autorizzata in conformità alla
legge.
Titolo XII - Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
Capo I - Profili generali
Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni
del pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti
o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero anche nell'espressione artistica.
Art. 137. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano
le disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo
VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato
anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli
23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità
di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di
cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare,
quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti
di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati
o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138. Segreto professionale
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine
dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera
a) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
Capo II - Codice di deontologia
Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da
parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un
codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui
all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia
degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare
per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme
semplificate per le informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente,
il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali
misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio
è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia
che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta
del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono
efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina
secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice
di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai
sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).
Titolo XIII - Marketing diretto
Capo I - Profili generali
Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per
i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato,
forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile
l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo I - Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo I - Tutela dinnanzi al Garante
Sezione I - Principi generali
Art. 141. Forme di tutela
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo
142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare
un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di
sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina
medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti
di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire
gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.
Sezione II - Tutela amministrativa
Art. 142. Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata
dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni
che si presumono violate e delle misure richieste, nonché
gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove
conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni
che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
ed è presentato al Garante senza particolari formalità.
Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della
sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per
l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax
o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo
da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità
con strumenti elettronici.
Art. 143. Procedimento per i reclami
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare
un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del
procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero
il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare
il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare
il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento
che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata
adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure
quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di
un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati
relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone
in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari
non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità
degli accertamenti.
Art. 144. Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati
anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma
1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare
e anche prima della definizione del procedimento.
Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Art. 145. Ricorsi
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per
il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già
adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra
le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146. Interpello preventivo
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno
a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante
può essere proposto solo dopo che è stata avanzata
richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti
dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta
un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile
è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie
per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare
complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo,
il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato.
In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di
trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147. Presentazione del ricorso
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore
speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente
ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore
speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione
utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito
per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale
mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione
è autenticata. L'autenticazione non è richiesta
se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante
o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati
al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo
83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in
conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso
con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le
modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale
e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo
38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del
Garante.
Art. 148. Inammissibilità del ricorso
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo
147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o
dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante
ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua
presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il
ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato
perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione
del ricorso.
Art. 149. Procedimento relativo al ricorso
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente
infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre
giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare
entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare
al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso
di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel
ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo
a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato
in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti
al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per
giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà
di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui
al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione
del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile
e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché
della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio
anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda
nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni
formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento
di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa
il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione,
ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare
alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti
designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione
delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma
1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona
di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi
è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di
cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per
un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2
e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1 agosto al
15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale
periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il
pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1.
Art. 150. Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante
può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in
parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una
o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può
essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai
sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto
se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma
2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a
tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato
il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione
del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie
a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine
per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti,
il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura
forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al
ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati
anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal
Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso
il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento
può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica
o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione
del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le
parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione
avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della
collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che
determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto,
il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo
esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
Art. 151. Opposizione
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui
all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono
proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
Capo II - Tutela giurisdizionale
Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione
delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti
ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati
personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità
giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone
con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo
ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante
anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso
è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile
con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento
del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le
parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con
ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce
il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile
il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto
motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di
comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici
giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica
o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con
decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio
entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno
della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non
meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo
a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio,
omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio,
i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la
citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare
le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione
orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante
lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate
in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può
anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione
della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti
un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della
sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di
cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale
atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o
rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie,
dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico
della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso
il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni.
Titolo II - L'Autorità
Capo I - Il Garante per la protezione dei dati personali
Art. 153. Il Garante
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro
componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra
persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta
competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo
la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui
voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì
un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso
di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni
e non possono essere confermati per più di una volta; per
tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, né essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni
o magistrati in attività di servizio; se professori universitari
di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità
non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte
a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui
all'articolo 156.
Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante,
anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente
codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della
disciplina applicabile e in conformità alla notificazione,
anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le
misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi
dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti
dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo
12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di
interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare
i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione
del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali e delle relative
finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attività
svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è
trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la
funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei
dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni
internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio
europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo
1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica
nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre
2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle
impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione
di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva
con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata
ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13
della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative
indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale
fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra
autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere
invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte
alla discussione di argomenti di comune interesse; può
richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato
addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge,
il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso
il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie,
non può essere rispettato il termine di cui al presente
comma, tale termine può essere interrotto per una sola
volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria
in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia
di criminalità informatica è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
Capo II - L'Ufficio del Garante
Art. 155. Principi applicabili
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità
e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento,
nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni
di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice,
e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano
altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156. Ruolo organico e personale
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale
scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito
nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini
dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento
del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo
i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli
19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorità amministrative indipendenti, al
personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato,
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte
le somme già versate nella contabilità speciale,
nonché l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione
dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi
in base a disposizioni di legge secondo le modalità di
cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero
non superiore, complessivamente, a venti unità e per non
oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando
non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma è corrisposta un'indennità
pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione
o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di
ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata
dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della
retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità
integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in
numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti
assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti,
i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali
ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata
non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non
più di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che
devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque
unità, nei limiti del servizio cui è destinato e
secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale
o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico
di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria
è soggetto al controllo della Corte dei conti.
Capo III - Accertamenti e controlli
Art. 157. Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche
a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art. 158. Accertamenti
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi
o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento
o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo
del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio.
Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione
o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze,
sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile,
oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente
per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi
entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando
è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159. Modalità
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento,
può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti
al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere
a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre
copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto
informatico o per via telematica. Degli accertamenti è
redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali
dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è
consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale,
ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire
e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso
di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese
in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il
provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte
costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475
del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile,
sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo
è assente o non è designato, agli incaricati. Agli
accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o
dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione
del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere
iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può
essere eseguito anche con preavviso quando ciò può
facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente
articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche
mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione
di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160. Particolari accertamenti
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I,
II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il
tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di
legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile
le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione.
Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa
il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni
a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza
dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario
in ragione della specificità della verifica, il componente
designato può farsi assistere da personale specializzato
tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti
e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità
tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente
e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti
all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti
dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione
e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente
designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti
e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo
nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità
nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare
collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti
riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti,
se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in
cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di
atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati
sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni
di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti
disposizioni processuali nella materia civile e penale.
Titolo III - Sanzioni
Capo I - Violazioni amministrative
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili
o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici
ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del
pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro
a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al
triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore.
Art. 162. Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo
16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di
disciplina del trattamento dei dati personali è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila
euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma
1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163. Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla
notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in
essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro
e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno
o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e
157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro.
Art. 165. Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno
o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166. Procedimento di applicazione
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3,
è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo,
sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e
sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui
agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
Capo II - Illeciti penali
Art. 167. Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123,
126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei
a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi
8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al
Garante
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni,
atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento
dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta
falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi,
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169. Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime
previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a
due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita
una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile
in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento
alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante
a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita
per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono
il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico
ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23
e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi
1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
Art. 171. Altre fattispecie
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113,
comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo
38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172. Pene accessorie
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice
importa la pubblicazione della sentenza.
Titolo IV - Disposizioni modificative, abrogative, transitorie
e finali
Capo I - Dispisizioni di modifica
Art. 173. Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione,
è così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché
di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e
114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità
di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo
114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei
dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per
legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati
in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste
nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato
all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire
al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi
forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo
comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani
proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo
comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita
la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare
e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Le disposizioni
di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate
con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile,
le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario,"
sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione
di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del
destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò
non è possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura
civile, la parola: "l'originale" è sostituita
dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole:
"affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti:
"in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario
non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto
domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77,
l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario
per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di
altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione
al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona
alla quale è diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti"
sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile,
sono soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla
fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile
dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte
le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo
comma è aggiunto il seguente:
"L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita
in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale,
è effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso
è omessa l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile
le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole
da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità
del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale
a chiunque vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Quando la notificazione non può
essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano
le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del
medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente: "Articolo
15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi)
1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi
delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati
o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed
avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura
civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate
le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'atto
è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti,
di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se
ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente
titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani
proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia
giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta
eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario,
dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi
il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis.
Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito
consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario
recano le indicazioni strettamente necessarie.".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale
le parole: "è scritta all'esterno del plico stesso"
sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei
modi previsti dall'articolo 148, comma 3".
15. All'
Art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è
consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione
di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole:
"L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le
seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
Art. 175. Forze di polizia
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie
ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001,
n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo
è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo
39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi
di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo
53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di
applicazione del presente codice possono essere ulteriormente
trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed
aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"
Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato
dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate
nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso
di unprocedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni,
o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità
precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei
dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo
5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento,
la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se
ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalità, dandone informazione al Garante per
la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può
chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento
di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima dei dati medesimi.".
Art. 176. Soggetti pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono
inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati
personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis.
I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati
nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio1993,
n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica,
funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza
di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità
di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio
dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione,
il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento
delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa
è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste
elettorali
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo
34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche
in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione
istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei
confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non
volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di
cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui
l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse
personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione
giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione
dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere
d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal
seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate
in copia per finalità di applicazione della disciplina
in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca
statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale
o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178. Disposizioni in materia sanitaria
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo
le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima
della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per
la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia
di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore
sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso
di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato
da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza
e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela
dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato,
nonché della relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della
salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali
per uso umano, è inserito, infine, il seguente periodo:
"Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette
con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati
in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità
in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali
registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche"
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è
acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati
personali".
Art. 179. Altre modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse
le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto
quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire
al lavoratore il rispetto della sua personalità e della
sua libertà morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, sono soppresse le parole: "4," e ",8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte
infine le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente alla
violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione
dei dati personali".
Capo II - Disposizioni transitorie
Art. 180. Misure di sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a
35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il
31 marzo 2006.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente
codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni
tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione
delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti
modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime
ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile
misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti
in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative,
logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo
31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il
30 giugno 2006.
Art. 181. Altre disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi
di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e
3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il
28 febbraio 2007;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è
adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate
entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate
entro il 30 giugno 2004;
e) [lettera abrogata]
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2,
è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,
restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente
codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli
articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata
in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30
giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante
ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere
successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa
vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è
effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima
dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta
dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante
rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente
codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo
ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera
a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto
delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli
accorgimenti prescritti ai sensi dellarticolo 132, comma
5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il
termine di cui allarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171.
Art. 182. Ufficio del Garante
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività
istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice
e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in
ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti
delle disponibilità di organico, del personale appartenente
ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso
l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato
alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici,
unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità
di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso
l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa
presso il Garante di almeno un anno.
Capo III - Abrogazioni
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione
degli articoli 8, comma 1, 11
e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati
gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o
restano, altresì, abrogati:
a) l'
Art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità
18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in
materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati
di assistenza al parto;
e) l'
Art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità
27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui
dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni,
in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione
in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della
legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice
di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i
termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi
dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o
di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo
codice.
Capo IV - Norme finali
Art. 184. Attuazione di direttive europee
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva
96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento
a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento
si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente
codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia
di trattamento di taluni dati personali.
Art. 185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo
12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e
31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di
emanazione del presente codice.
Art. 186. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore
il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli
articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore
il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice.
Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia
di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2003
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